Art. 7.

      1. Al fine di assicurare al consorzio i mezzi finanziari per lo svolgimento dei propri compiti è istituito un sovrapprezzo di vendita dei filtri per olii e gasolio da applicare da parte dei produttori e degli importatori dei filtri stessi, con diritto di rivalsa sugli acquirenti nelle fasi successive della commercializzazione. I produttori e gli importatori sono tenuti a versare le somme introitate ai sensi del presente articolo direttamente al consorzio.

 

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